​Nuove disposizioni in materia di vaccinazioni: indicazioni e modalità operative.

Con la legge n. 119 del 31/7/2017 sono introdotte nuove disposizioni in materia di prevenzione vaccinale e di estensione dell'obbligatorietà. L'obiettivo è recuperare e mantenere i livelli di copertura vaccinale ottimali già raggiunti negli anni scorsi, anche nella nostra regione, e che oggi registrano un significativo calo al di sotto della soglia considerata di sicurezza dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (95%).

Un buon livello di copertura vaccinale infatti limita la diffusione di alcune importanti infezioni, garantendo così anche la protezione indiretta di coloro che per motivi di salute non possono essere vaccinati: la cosiddetta immunità di gregge.

Vaccinazioni obbligatorie

Le vaccinazioni obbligatorie passano da 4 a 10. Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni) e per tutti i minori stranieri non accompagnati, della stessa fascia di età, sono obbligatorie e gratuite, in base alle indicazioni per età previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale relativo a ciascuna coorte di nascita, le seguenti vaccinazioni:

per i nati dal 2001 al 2016

  • Anti-poliomielitica
  • Anti-difterica
  • Anti-tetanica
  • Anti-epatite B
  • Anti-pertosse
  • Anti-Haemophilus Influenzae tipo B
  • Anti-morbillo
  • Anti-rosolia
  • Anti-parotite

per i nati dal 2017

  • Anti-poliomielitica
  • Anti-difterica
  • Anti-tetanica
  • Anti-epatite B
  • Anti-pertosse
  • Anti-Haemophilus Influenzae tipo B
  • Anti-morbillo
  • Anti-rosolia
  • Anti-parotite
  • Anti-varicella

La vaccinazione contro la varicella, che è obbligatoria per i nati dall'anno 2017, viene somministrata dopo il compimento dell'anno di età.

Le vaccinazioni contro poliomielite, tetano, difterite ed epatite B erano già obbligatorie.

L'obbligatorietà delle vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia e varicella è soggetta a revisione triennale in base ai dati epidemiologici e al livello di copertura vaccinale raggiunto.

Sono fortemente raccomandate e per questo offerte attivamente e gratuitamente ai nuovi nati le vaccinazioni anti-meningococco C, anti-meningococco B, anti-pneumococco, anti-rotavirus.

Per verificare la regolarità delle vaccinazioni eseguite per età, comprese le dosi di richiamo previste dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, è possibile consultare la tabella predisposta dal Ministero della Salute (All. 2 circolare ministeriale 25233 del 16/08/2017)

Esonero, omissione, differimento delle vaccinazioni

Sono esonerati dall'obbligo vaccinale in maniera definitiva coloro che hanno già contratto la malattia, comprovata dalla notifica del medico o dagli esiti dell'analisi sierologica.

La Legge n. 119 del 31/07/2017 prevede che chi ha contratto la malattia e quindi risulta immunizzato "naturalmente", di norma e nei limiti delle disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale, può adempiere agli obblighi vaccinali mediante somministrazione di vaccini in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l'immunizzazione. Se tali vaccini non sono disponibili, la profilassi viene completata utilizzando vaccini combianti che comunque non sono controindicati.

Per il momento non risultano autorizzati in Italia prodotti vaccinali monocomponenti contro difterite, pertosse, morbillo, rosolia e parotite. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ogni anno pubblica sul proprio sito l'elenco dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinati disponibili.

L'analisi sierologica per la verifica dello stato immunitario di una malattia per la quale è prevista la vaccinazione obbligatoria, può essere prescritta solo su valutazione del medico/pediatra di famiglia e limitatamente alle malattie che conferiscono immunità permanente. Il test è a carico del richiedente.

Le vaccinazioni obbligatorie possono inoltre essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute della persona, in particolare:

  • omesse in maniera permanente, quando siano controindicate in via definitiva, in presenza di condizioni cliniche documentate dal medico/pediatra di famiglia
  • differite temporaneamente, quando una o più vaccinazioni siano controindicate in via temporanea in presenza di condizioni cliniche documentate dal medico/pediatra di famiglia che sconsiglino temporaneamente la vaccinazione.

Mancata osservanza dell'obbligo vaccinale

In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale i genitori/tutori/soggetti affidatari del minore, di età compresa tra 0 e 16 anni, sono invitati dall'Azienda USL competente per un colloquio informativo al fine di recuperare le vaccinazioni non effettuate.

In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Non incorrono nella sanzione i genitori/tutori/affidatari che provvedono nei termini indicati dall'Azienda USL all'atto della contestazione, a far somministrare al minore la vaccinazione (o la prima dose del ciclo vaccinale), a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto della tempistica stabilita dalla scheda vaccinale per età.

Cosa fare per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e a scuola

Per l'anno scolastico 2017-2018, per i minori da 0 a 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati nella stessa fascia di età, dovrà essere presentata alle scuole, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale e alle scuole private non paritarie, idonea documentazione che attesti una o più delle seguenti condizioni:

  • l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per età
  • l'esonero per immunizzazione naturale se la malattia è stata contratta
  • l'omissione per motivi di salute
  • il differimento della vaccinazione per condizioni cliniche che controindichino temporaneamente la vaccinazione
  • l'avvio del recupero delle vaccinazioni con formale richiesta di vaccinazione all'Azienda USL competente (prenotazione dell'appuntamento)

Come ottenere la documentazione richiesta

per il rilascio della documentazione attestante:

⇒ l'effettuazione delle vaccinazioni previste (attestazione vaccinale/certificato vaccinale/copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dalla Azienda USL)

⇒ l'esonero per malattia pregressa (attestazione di avvenuta immunizzazione/copia della notifica della malattia infettiva)

⇒ l'omissione per motivi di salute (attestazione)

⇒ il differimento temporaneo per particolari condizioni cliniche (attestazione)

⇒ l'avvio del recupero delle vaccinazioni (formale richiesta di prenotazione della vaccinazione alla Azienda USL)

è possibile rivolgersi all'Azienda USL di competenza o al pediatra di famiglia, anche nel caso in cui lo stesso non effettui direttamente le vaccinazioni, presentando il libretto delle vaccinazioni. L'azienda USL o il pediatra di famiglia rilasceranno un'attestazione contenente le informazioni previste, in relazione alle diverse situazioni

Autocertificazione

coloro che decidono di presentare l'autocertificazione - resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 - che attesti la regolarità delle vaccinazioni eseguite ai minori da 0 a 16 anni possono utilizzare l’apposito modulo. In questo caso il genitore è comunque tenuto a presentare la documentazione necessaria entro il termine previsto del 10 marzo 2018.

L'autocertificazione può essere presentata direttamente alla scuola/istituto, o inviata per via telematica agli indirizzi mail, quando esistenti, reperibili sul sito dell'istituto stesso.

Scadenze per la presentazione della documentazione

Le scadenze per l'anno scolastico 2017-2018 sono:

  • entro il 10 settembre 2017
    la documentazione richiesta deve essere presentata ai servizi educativi e alle scuole per l'infanzia incluse quelle private non paritarie - la mancata presentazione di tale documentazione preclude l'ammissione
  • entro il 31 ottobre 2017
    la documentazione richiesta deve essere presentata alla scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e ai centri di formazione professionale - la mancata presentazione di tale documentazione non preclude l'ammissione
  • entro il 10 marzo 2018
    coloro che, entro il 10 settembre o il 31 ottobre, hanno presentato l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445, dovranno comunque presentare la documentazione richiesta

Mancata presentazione della documentazione nei termini previsti

La mancata presentazione della documentazione richiesta è segnalata all'Azienda USL per gli adempimenti di competenza.

I minori da 0 a 6 anni non potranno essere ammessi a frequentare i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia incluse quelle private non paritarie, in quanto la presentazione della documentazione richiesta costituisce, in questo caso, requisito per l'accesso.

Per gli altri gradi di istruzione la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola dell'obbligo (scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) e ai centri di formazione professionale.

L'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, non consente comunque la frequenza da parte del minore dei servizi educativi dell'infanzia, sia pubblici che privati, salvo il caso in cui il genitore dimostri di aver già avviato il recupero delle vaccinazioni non effettuate.

Tutele nei confronti dei minori non vaccinabili per particolari condizioni di salute

La legge dispone che i minori non vaccinabili per particolari condizioni di salute documentate, siano inseriti, di norma, in classi costituite da minori vaccinati o immunizzati naturalmente.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno segnalate all'Azienda USL competente, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.

Adempimenti per gli operatori sanitari e scolastici

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge gli operatori scolastici, sanitari e socio sanitari, devono presentare agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie di competenza, una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 28/12/2000, comprovante la propria situazione vaccinale utilizzando l’apposito modulo.

Per maggiori informazioni consultare il sito della Regione alla pagina http://www.regione.toscana.it/-/nuove-disposizioni-in-materia-di-vaccinazioni#Servizi on line.

Fonti / Bibliografia
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